È entrato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al Codice del terzo settore recependo parte delle osservazioni avanzate dal mondo del terzo settore nelle commissioni parlamentari.

Nel testo risultano presenti diverse modifiche che riguardano il mondo del volontariato. Aspetti giuridici e fiscali:

– Promozione del volontariato dei lavoratori subordinati

Modificato l’articolo 17 del codice su “Volontariato e attività di volontariato”. Per i lavoratori subordinati che vogliano svolgere attività volontaria in un ente del terzo settore si ripropone la possibilità di flessibilità oraria o di turnazione, concordata con l’azienda o prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.

– Volontari

Si allarga la base di possibili volontari per le associazioni di secondo livello grazie alla modifica all’articolo 32. Come si specifica nel codice una Odv può essere composta da almeno 7 persone fisiche o da altre Odv (almeno 3) ma finora ai volontari associati a quest’ultime non era possibile prestare attività all’organizzazione “madre”. Con la modifica “avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” questo vincolo viene sciolto e si allarga la platea di potenziali volontari.

– Un anno per reintegrare la base associativa

Nei casi di modifiche alla base associativa delle odv, inoltre, si allungano i tempi per adeguarsi alla normativa. Si da tempo un anno alla odv che vede ridotto il numero di associati oltre quello richiesto dalla legge per reintegrarlo, senza essere cancellata dal registro unico nazionale. La proroga vale anche per le associazioni di promozione sociale, così come indicato nelle modifiche all’articolo 11.

– Reintegro dell’esenzione dell’imposta di registro per le odv

Le odv saranno esentate dal pagamento dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così come era già previsto dalla 266 del 1991.

– Esenzioni

Sul fronte esenzioni, novità anche per gli enti filantropici con le modifiche all’articolo 28. “Per assicurare uniformità con la disciplina previgente, inoltre, – scrive Gabriele Sepio in un articolo di oggi su Il Sole 24 Ore – alle odv che sceglieranno di entrare nel terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole odv e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, al fine di dare risalto alla propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico”.

– Adeguamento degli statuti: proroga di 6 mesi

Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino ad agosto 2019 (e non fino a febbraio) per adeguare i propri statuti alla richieste del codice (tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento).

– Collaborazione Stato-regioni per la gestione dei fondi

Il decreto prevede che l’atto annuale di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale (art. 72) sia preceduto dall’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in quanto l’intervento riguarda ambiti di carattere concorrente. In più, gli enti non profit riceveranno il contributo statale per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76), anche nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato, così come era previsto nella legge 342/2000.

– Altre modifiche

Sono stato introdotti chiarimenti per la gestione delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti di terzo settore, tra cui l’inserimento della tutela degli animali, la definizione delle scritture contabili e del bilancio che riguardano le “attività diverse” da quelle generali, sul ruolo degli organi di controllo interno nella gestione dell’accesso al registro nazionale del terzo settore, chiarimenti sulla rendiconto per cassa, titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi. Il decreto contiene, inoltre, una serie di indicazioni per garantire la trasparenza amministrativa sia per gli enti pubblici che per gli enti di terzo settore.